STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE

“Parco Agricolo della Calabria ”

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione di promozione culturale e sociale denominata: “Parco Agricolo  della Calabria ”, di seguito indicata come Associazione.

L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

L’Associazione operando in piena autonomia e responsabilità, si riserva, qualora lo ritenesse opportuno,  di aderire a Acli Terra .

L’Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in   via Salita Mazzei, 3 – 88046 Lamezia Terme   e potrà istituire altrove altre sedi.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.

Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l’Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

La durata dell’Associazione è fissata dalla data dell’atto costitutivo sino al 31 .12. 2033 (venti anni) e potrà essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 – Scopi e Finalità

L’Associazione Parco Agricolo della Calabria  intende promuovere le tipicità dei prodotti agricoli e artigianali,  presenti sul territorio regionale, valorizzandone la qualità ai fini di:

– Fornire occasioni di sviluppo economico al settore agricolo e creare un modello produttivo, capace di offrire allo stesso tempo funzioni di svago e di educazione per la popolazione. L’obiettivo è di coniugare esigenze di conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale.

– Ripristinare un corretto rapporto di integrazione tra costruito e non, per un miglioramento della qualità della vita e del benessere degli abitanti del Territorio Parco Agricolo, facendo interagire funzioni eminentemente urbane con funzioni agricole, ricreative ed ambientali, consentendo di attivare politiche ed azioni di ricomposizione e trasformazione dei sistemi urbani ed extraurbani secondo principi di sostenibilità ambientale, nella consapevolezza della attuale crisi della città nei confronti delle sue periferie.

– Il miglioramento dell’immagine del territorio lametino e calabrese in generale attraverso la salvaguardia delle aree agricole, in particolare delle aree “fertili” quali funzioni di rigenerazione ambientale o di produzione agricola e perché si possa creare un paesaggio di qualità; la riqualificazione paesistica, il recupero dei valori storici della tradizione culturale e di tutti quei manufatti, non solo architettonici, che testimoniano la tipica tradizione contadina.

– Dare maggiori possibilità di sviluppo ed integrazione ai sistemi urbani coinvolti, che ruotano intorno alle realta’ rurali.

– Promozione, tutela e rappresentanza degli operatori, anche in cerca di occupazione o disoccupati, e delle loro famiglie che traggono dall’ambiente rurale e dal mondo agricolo le risorse di vita e di lavoro;

– Sostenere altresì, in forza dell’ispirazione di cui all’art. 1 del presente Statuto, Enti, Imprese, Associazioni specifiche e Servizi,.

– Promuovere ed attuare iniziative e progetti, anche mediante accordi e convenzioni con Enti ed Organismi pubblici e privati, nonché Imprese ed Associazioni, al fine di realizzare interventi e/o diffondere misure e buone pratiche in materia di sviluppo delle attività per le finalità del Parco Agricolo della Calabria.

– Porre in essere iniziative in materia naturalistica, paesaggistica ed ambientale;

– Riconosce negli imprenditori agricoli e artigiani, nei GAS (Gruppi di acquisto solidale) nell’associazionismo rurale e artigianale, i protagonisti della produzione e della crescita culturale, sociale della gente del territorio;

– Promuovere una permanente opera di formazione tecnica, professionale, sociale degli operatori, anche in cerca d’occupazione o dei disoccupati, e delle loro famiglie in campo rurale-agricolo-artigianale , per la crescita delle condizioni di vita e di lavoro e per la piena partecipazione alla vita associativa;

– Favorire la valorizzazione delle aziende agricole e artigiane che operano sul territorio  costituente i comuni del lametino per concorrere ad un migliore assetto socio-economico delle zone rurali ed agricole, al riequilibrio tra mondo rurale e urbano, nonché alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell’ambiente;

– Promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo in genere per favorire e valorizzare la trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e artigianali, in particolare delle tipicità del territorio del Parco;

– Organizzare per le imprese agricole, artigianali e agrituristiche manifestazioni dei mercati urbani, servizi di animazione e divulgazione finalizzati alla commercializzazione dei loro prodotti;

– Elaborare e/o realizzare progetti e programmi di ricerca nei settori agricoli, artigianali e delle tipicità culturali del Parco, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese ed eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;

– Svolgere ogni altra attività ed assumere ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell’ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto, a livello provinciale e regionale;

– svolge attività finalizzata alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico del territorio rurale, la riqualificazione e riuso dell’architettura rurale; il recupero e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e monumentale nonché il recupero e la diffusione dei valori identitari e culturali dei sistemi rurali;

– nella missione del Parco Agricolo della Calabria  ricopre un ruolo di rilievo la promozione e sviluppo dell’agricoltura sociale e delle fattorie sociali.

– sarà svolta la promozione di attività di ricerca in collaborazione con le Università calabresi, in particolare con le Facoltà di Agraria e delle Facoltà che si occupano di azioni di sviluppo del territorio;

– creazione di un sistema di fruizione pubblica, rivolto in particolare a bambini, anziani e disabili, mediante la realizzazione di itinerari naturalistici con percorrenza ciclopedonale o ippica, l’introduzione e il potenziamento di usi ricettivi, ricreativi, sportivi e di servizio.

 – convenzioni con istituti ed enti di ricerca, in particolare nel campo della promozione e innovazione del sistema agricolo locale;

– il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;

  – il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa rimunerazione;

–  la solidarietà tra i soci.

–  L’associazione Parco Agricolo della Calabria avra’ come valori fondamentali di riferimento quelle delle ACLI TERRA CALABRIA condividendone i valori e’, una volta avvenuta la regolare iscrizione,fara’ domanda di adesione. I soci, aziende agricole e / o artigiane  aderenti potranno far domanda di iscrizione alle Acli Terra Calabria. I valori ed i principi fondativi e di riferimento sociali dell’Associazione Parco Agricolo della Calabria sono quelli della DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA, in particolare nel  sostegno e promozione di azioni ispirate alla solidarieta’ e sussidiarieta’.

 

Art 4 – Attività

L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 che precede.

A tal fine l’Associazione Parco Agricolo può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L’Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può nell’osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) nell’osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E’ riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Art. 5 – Soci

Possono aderire ed iscriversi all’Associazione cittadini, uomini e donne, in particolare imprenditori agricoli e artigiani, nonché enti pubblici. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei soci

I soci hanno il diritto:

– di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell’Associazione medesima;

– di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;

– di esprimere il proprio voto per l’approvazione del rendiconto economico finanziario e per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;

 

I soci sono tenuti:

– all’osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell’eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Regolamenti;

Art. 7 – Ammissione ed esclusione del socio

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell’adesione e le disponibilità di impegno.

La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione e ad attenersi al presente Statuto all’eventuale Regolamento interno nonché allo Statuto;

Art. 8 – Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per:

per espulsione (considerata misura disciplinare), per recesso, per scioglimento dell’associazione, nonché per causa di morte.

La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all’interno dell’Associazione.

La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

– non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del Parco Agricolo della Calabria ;

– svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione.

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo

La Presidenza;

Il Presidente.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, di cui regola l’attività.

E’ composta da tutti i soci dell’Associazione ed è diretta dal principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile;

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa e’ ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L’assemblea ordinaria e’ convocata almeno una volta l’anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.

Le convocazioni dell’assemblea saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure sull’eventuale organo di stampa dell’associazione con l’obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.

Possono intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega) con le limitazioni previste dalla legge.

L’assemblea sarà presieduta dal presidente del C.D., dal vice presidente, o da altra persona designata dall’assemblea.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

Le dichiarazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell’Assemblea e trarne copia.

Art. 11 Consiglio Direttivo

L’ associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o sette membri (a scelta dell’assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali). Gli amministratori rimarranno in carica per anni tre rinnovabili. L’assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D.

Qualora non abbia provveduto l’assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il presidente e il tesoriere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia. Vengono convocate dal presidente a norma di legge.

Il Consiglio Direttivo e’ validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.

Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso.

Il potere di rappresentanza dell’associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l’associazione, spettano al presidente.

Art. 12 – Presidenza

La Presidenza è l’organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 7.

L’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

La durata in carica dei componenti dell’organo è stabilità dall’Assemblea all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

In relazione all’attività della Presidenza in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente, anche ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

  1. a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. b) redigere e presentare all’Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;

Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza sei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in elezione alla carica ricoperta.

I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, viene aletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell’Amministrazione.

In relazione all’attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e dei regolamenti.

Art. 14 – Risorse Economiche

L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. a) eredità, donazioni e legati;
  2. b) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;

Art. 15 – Rendiconto economico e finanziario

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L’ associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Scioglimento

L’assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i ¾ ( tre quarti ) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione culturale e sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

 

Art. 17 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del vigente statuto , da considerare a tutti gli effetti di legge, quale parte integrante e sostanziale del presente statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.